Art. 4

In vigore dal 23 dic 1986
1. L'aggiudicatario conclude i contratti necessari per il trasporto della merce sino al luogo finale di destinazione e sostiene tutte le relative spese, nonché le spese di scarico e di entrata in magazzino a destinazione; egli sottoscrive le necessarie assicurazioni. 2. L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi, inerenti alla merce, principalmente quelli relativi a perdita o deterioramento, ai quali la merce stessa è soggetta sino al momento in cui essa è stata effettivamente scaricata e consegnata nel luogo finale di destinazione. 3. L'aggiudicatario comunica senza indugio al rappresentante del beneficiario la data di caricamento, i mezzi di trasporto impiegati per avviare la merce al luogo finale di destinazione e la presunta data d'arrivo della merce in tale luogo. Egli comunica immediatamente tali informazioni all'organismo d'intervento incaricato del pagamento, che le trasmette alla Commissione con la massima sollecitudine. L'aggiudicatario informa il rappresentante del beneficiario della probabile data d'arrivo della merce nel luogo finale di destinazione, almeno tre giorni prima di tale data.
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