Art. 3
In vigore dal 23 dic 1986
1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, entro 48 ore è dichiarato aggiudicatario colui che ha presentato l'offerta più favorevole.
2. Se l'offerta più favorevole è presentata simultaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento designa l'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.
3. Qualora le offerte presentate non sembrino corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può non procedere all'aggiudicazione, previo accordo della Commissione.
4. L'organismo d'intervento comunica a tutti gli offerenti il risultato della gara, a mezzo lettera o telescritto inviato al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'aggiudicazione.
Storico versioni
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