Art. 1
In vigore dal 23 dic 1986
1. L'organismo d'intervento indicato nell'allegato I è incaricato dell'attuazione della procedura di mobilitazione e di fornitura a titolo di aiuto alimentare del prodotto di cui in allegato, in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
2. La fornitura del prodotto è aggiudicata mediante gara.
3. L'allegato I ha funzione di bando di gara. L'organismo d'intervento in questione fa effettuare, se necessario, pubblicazioni complementari.
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