Art. 2

1. Per l'effettuazione della gara si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80:

In vigore dal 23 dic 1986
- l', escluse le disposizioni del paragrafo 3, lettera e), e del paragrafo 4, lettere d) ed e), relativo alla presentazione delle offerte; - l' relativo alla costituzione di una cauzione; - l' relativo allo spoglio e alla lettura delle offerte; - l' relativo al confronto delle offerte. 2. Nell'offerta è indicato l'importo proposto, espresso per tonnellata di prodotto, nella moneta dello Stato membro nel quale ha luogo la gara. Nell'offerta sono incluse le spese di fumigazione, di scarico e di entrata in magazzino nel luogo finale di destinazione di cui all'allegato I. Nell'offerta è indicato separatamente l'importo delle spese relative ai trasporti marittimo e terrestre sino al luogo finale di destinazione. L'offerta contiene l'indicazione dello Stato membro in cui il concorrente s'impegna, qualora sia dichiarato aggiudicatario, ad espletare le formalità doganali di esportazione. 3. L'aggiudicatario adempie ai propri obblighi in conformità di quanto prescritto dal presente regolamento e degli impegni di cui all', paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1974/80, escluse le disposizioni delle lettere d) ed e). 4. Il concorrente si impegna a far effettuare il trasporto marittimo con navi registrate nella categoria superiore nei registri di classificazione riconosciuti, che non abbiano più di 15 anni di servizio e presentino garanzie sanitarie certificate da un organismo competente.
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