Art. 8
1. La cauzione di cui all'articolo 2 è svincolata immediatamente:
In vigore dal 23 dic 1986
- per il concorrente la cui offerta non è stata presa in considerazione o accettata;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi non consegnati a seguito di un caso di forza maggiore;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi consegnati in conformità delle disposizioni del presente regolamento e su presentazione dell'originale o della copia autenticata del certificato di presa in consegna, oppure, in mancanza, dell'attestazione di cui all', paragrafo 2.
2. La cauzione di cui all', paragrafo 4, è svincolata immediatamente allorché l'aggiudicatario fornisce la prova, conformemente all', che almeno l'80 % delle quantità previste sono state consegnate nelle condizioni contemplate dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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