Art. 6

In vigore dal 22 dic 1986
1. Se il Consiglio non ha adottato la proposta sull'azione coordinata entro un periodo di due mesi, gli Stati membri possono applicare unilateralmente o in gruppo misure nazionali, qualora la situazione lo richieda. 2. Nondimeno, in casi d'urgenza, gli Stati membri possono prendere, unilateralmente o in gruppo, le necessarie misure nazionali su base provvisoria anche durante il periodo di due mesi di cui al paragrafo 1. 3. Le misure nazionali prese in applicazione del presente articolo vengono immediatamente notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.
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