Art. 4
1. L'azione coordinata può consistere in quanto segue:
In vigore dal 22 dic 1986
a)
rimostranze diplomatiche nei confronti dei paesi terzi interessati, in particolare ove le loro azioni minaccino di limitare l'accesso ai traffici;
b)
contromisure dirette alla società o alle società di navigazione dei paesi terzi interessati o dirette alla società o alle società di navigazione di altri paesi, che traggono
vantaggio dall'azione intrapresa dai paesi interessati, sia che effettuino trasporti come società di navigazione nazionali o come società di navigazione di paese terzo nei traffici comunitari.
Tali contromisure possono consistere, separatamente o congiuntamente, in:
iii)
imposizione dell'obbligo di ottenere l'autorizzazione a caricare, trasportare o scaricare merci; detta autorizzazione può essere soggetta a condizioni od obblighi;
iii)
imposizione di un contingente;
iii)
imposizione di oneri finanziari.
2. Le contromisure saranno precedute da rimostranze diplomatiche.
Tali contromisure non pregiudicheranno gli obblighi della Comunità economica europea e degli Stati membri nell'ambito del diritto internazionale, prenderanno in considerazione tutti gli interessi in gioco e non produrranno l'effetto diretto o indiretto di provocare sviamenti di traffico all'interno della Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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