Art. 3

In vigore dal 22 dic 1986
L'azione coordinata può essere richiesta da uno Stato membro. La richiesta va inoltrata alla Commissione, la quale presenta entro quattro settimane le raccomandazioni o le proposte adeguate al Consiglio. Il Consiglio, deliberando secondo le modalità di voto di cui all'articolo 84, paragrafo 2, del trattato, può decidere un'azione coordinata quale è prevista all'. Deliberando su un'azione coordinata, il Consiglio tiene anche debitamente conto delle considerazioni di politica di commercio estero, degli interessi portuali e delle conside- razioni di politica commerciale degli Stati membri inte- ressati.
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