Art. 5

In vigore dal 22 dic 1986
1. Nel decidere in merito a una o più contromisure di cui all', paragrafo 1, lettera b), il Consiglio fornisce, se del caso, le seguenti indicazioni: a) gli sviluppi all'origine dell'adozione delle contromisure; b) il traffico o la serie di porti cui si applicano le contromisure; c) la bandiera o la società di navigazione del paese terzo le cui misure di riserva del carico limitano il libero accesso ai trasporti nella zona marittima interessata; d) il volume massimo (percentuale, peso in tonnellate, contenitori) o il valore dei carichi che possono essere caricati o scaricati nei porti degli Stati membri; e) il numero massimo di viaggi da e verso i porti degli Stati membri; f) ammontare o percentuale o base degli oneri finanziari da imporre e modo in cui verranno riscossi; g) il periodo di validità delle contromisure. 2. Qualora le contromisure di cui al paragrafo 1 non siano previste dalla legislazione nazionale di uno Stato membro, siffatte contromisure possono essere prese, in conformità della decisione del Consiglio di cui all', terzo comma, dallo Stato interessato sulla base del presente regolamento.
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