Art. 2

Ai fini del presente regolamento:

In vigore dal 22 dic 1986
- per «società di navigazione nazionale» si intende una società di navigazione di un paese terzo che effettua un servizio tra il proprio paese e uno o più Stati membri; - per «società di navigazione di paese terzo» si intende una società di navigazione di un paese terzo che effettua un servizio tra un altro paese terzo e uno o più Stati membri.
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