Art. 1
In vigore dal 22 dic 1986
Si applica la procedura stabilita dal presente regolamento qualora l'azione di un paese terzo o dei suoi agenti limiti o minacci di limitare il libero accesso di società di navigazione degli Stati membri o di navi registrate in uno Stato membro conformemente alla sua legislazione ai seguenti trasporti:
- di linea su traffici contemplati dal codice, eccetto quando siano state adottate misure in conformità della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime;
- di linea su traffici non contemplati dal codice;
- di merci alla rinfusa e di qualsiasi carico con servizi di tramp;
- di passeggeri;
- di passeggeri o di merci verso e tra impianti in mare aperto.
Questa procedura non pregiudica gli obblighi della Comunità e dei suoi Stati membri nel campo del diritto internazionale.
Storico versioni
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