Art. 1

In vigore dal 22 dic 1986
Si applica la procedura stabilita dal presente regolamento qualora l'azione di un paese terzo o dei suoi agenti limiti o minacci di limitare il libero accesso di società di navigazione degli Stati membri o di navi registrate in uno Stato membro conformemente alla sua legislazione ai seguenti trasporti: - di linea su traffici contemplati dal codice, eccetto quando siano state adottate misure in conformità della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime; - di linea su traffici non contemplati dal codice; - di merci alla rinfusa e di qualsiasi carico con servizi di tramp; - di passeggeri; - di passeggeri o di merci verso e tra impianti in mare aperto. Questa procedura non pregiudica gli obblighi della Comunità e dei suoi Stati membri nel campo del diritto internazionale.
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