Art. 7
In vigore dal 22 dic 1986
Durante il periodo in cui si applicano le contromisure, gli Stati membri e la Commissione si consultano reciprocamente in conformità della procedure di consultazione instituita con la decisione 77/587/CEE, ogni tre mesi o prima qualora se ne presenti la necessità, al fine di discutere gli effetti delle contromisure in vigore.
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