Art. 8

In vigore dal 22 dic 1986
La procedura prevista dal presente regolamento può applicarsi qualora l'azione di un paese terzo o dei suoi agenti limiti o minacci di limitare l'accesso di società di navigazione di un altro paese OCSE se, su una base di reciprocità, fra tale paese e la Comunità economica europea è stato convenuto di ricorrere ad una resistenza coordinata in caso di limitazioni di accesso ai trasporti marittimi. Il paese in questione può presentare una richiesta di azione coordinata ed associarsi ad essa ai sensi del presente regolamento.
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