Art. 8
In vigore dal 1 dic 1986
1. L'accettazione di una domanda redatta conformemente all', paragrafo 2, conferisce al titolare del marchio un diritto a risarcimento, nel caso in cui merci contraffatte sfuggano al controllo di un ufficio doganale e non siano pertanto oggetto della sospensione dello svincolo di cui all', paragrafo 1, solo alle condizioni previste dalla normativa dello Stato membro interessato.
2. L'esercizio, da parte di un ufficio doganale o di un'altra autorità all'uopo abilitata, delle competenze ad essi attribuite in materia di lotta contro le contraffazioni coinvolge la loro responsabilità nei confronti dell'importatore o di chiunque abbia un diritto sulle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, in caso di danni subiti da quest'ultimo a motivo del loro intervento, soltanto alle condizioni previste nella normativa dello Stato membro interessato.
3. L'eventuale responsabilità civile del titolare del marchio è disciplinata dalla normativa dello Stato membro in cui le merci in questione sono state dichiarate per l'immissione in libera pratica.
Storico versioni
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