Art. 6

In vigore dal 1 dic 1986
1. Lo svincolo è concesso, purchè siano state espletate tutte le formalità per l'importazione se, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla sospensione della concessione dello svincolo, l'ufficio doganale di cui all', paragrafo 1, non è stato informato del ricorso all'autorità competente a deliberare sul merito conformemente all', paragrafo 2, o non ha avuto comunicazione di misure conservative prese dall'autorità abilitata a tal fine. 2. Le condizioni di immagazzinamento delle merci durante il periodo di sospensione dello svincolo vengono determinate da ciascuno Stato membro. TITOLO V Disposizioni applicabili alle merci riconosciute come contraffatte
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3842:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo