Art. 6
In vigore dal 1 dic 1986
1. Lo svincolo è concesso, purchè siano state espletate tutte le formalità per l'importazione se, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla sospensione della concessione dello svincolo, l'ufficio doganale di cui all', paragrafo 1, non è stato informato del ricorso all'autorità competente a deliberare sul merito conformemente all', paragrafo 2, o non ha avuto comunicazione di misure conservative prese dall'autorità abilitata a tal fine.
2. Le condizioni di immagazzinamento delle merci durante il periodo di sospensione dello svincolo vengono determinate da ciascuno Stato membro.
TITOLO V
Disposizioni applicabili alle merci riconosciute come contraffatte
Storico versioni
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