Art. 4

In vigore dal 1 dic 1986
La decisione che dà seguito alla richiesta del titolare del marchio è comunicata immediatamente agli uffici doganali dello Stato membro eventualmente interessati da importazioni di merci contraffatte di cui alla richiesta stessa. TITOLO IV Condizioni d'intervento delle autorità doganali e dell'autorità competente per deliberare sul merito
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