Art. 5

In vigore dal 1 dic 1986
1. L'ufficio doganale a cui è stata trasmessa, in applicazione dell', la decisione che dà seguito alla richiesta del titolare del marchio sospende la concessione dello svincolo, se constata, eventualmente previa consultazione del richiedente, che talune merci, dichiarate per l'immissione in libera pratica, corrispondono alla descrizione delle merci contraffatte contenuta nella decisione. Esso ne informa il dichiarante nonché l'autorità che ha deliberato sulla richiesta. L'ufficio doganale o l'autorità summenzionata informa inoltre il richiedente in merito a detta misura. Durante l'esame delle merci, l'ufficio doganale può procedere a prelievi di campioni per facilitare l'espletamento della procedura. 2. Le disposizioni vigenti nello Stato membro sul cui territorio le merci sono state dichiarate per l'immissione in libera pratica sono applicabili: a) per adire l'autorità competente a deliberare sul merito e per informarne immediatamente l'ufficio doganale di cui al paragrafo 1, a meno che detto ufficio non abbia proceduto lui a detto atto; b) per elaborare la decisione che detta autorità dovrà prendere. I criteri da seguire per prendere questa decisione sono gli stessi che servono per stabilire se merci prodotte nello Stato membro interessato violano i diritti del titolare del marchio. Le decisioni adottate dalla competente autorità devono essere motivate.
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