Art. 3

In vigore dal 1 dic 1986
1. In ogni Stato membro il titolare del marchio può presentare una richiesta scritta alle autorità competenti perché le autorità doganali rifiutino lo svincolo della merce contraffatta dichiarata per l'immissione in libera pratica in questo Stato membro, qualora egli abbia fondate ragioni di sospettare che si progetti l'importazione di tali merci contraffatte nello stesso Stato membro. 2. La richiesta di cui al paragrafo 1 deve contenere tutte le informazioni utili di cui dispone il titolare del marchio per consentire alle autorità competenti di deliberare sulla domanda con piena cognizione di causa, in particolare deve contenere una descrizione delle merci sufficientemente precisa per consentire alle autorità doganali di riconoscerle. La richiesta deve essere corredata di un documento che dimostri che il richiedente è il titolare del marchio per le merci in questione. La richiesta deve indicare il periodo in cui è richiesto l'intervento delle autorità doganali. Si può esigere dal richiedente una somma destinata a coprire le spese amministrative occasionate dal disbrigo della richiesta. 3. L'autorità a cui è rivolta una richiesta redatta conformemente al paragrafo 2 delibera sulla richiesta stessa e ne informa per iscritto il richiedente. Qualora essa accolga la richiesta, essa fissa il periodo durante il quale le autorità doganali possono intervenire. Tale periodo può essere prorogato, su richiesta del titolare del marchio, dall'autorità che ha preso la decisione iniziale. Gli Stati membri possono esigere che il titolare del marchio costituisca, allorché la sua richiesta sia stata accolta o la concessione dello svincolo sia sospesa per una spedizione di merci in applicazione dell', paragrafo 1, una garanzia destinata a coprire la sua eventuale responsabilità nei confronti dell'importatore qualora la procedura avviata in applicazione dell', paragrafo 1, non sia più proseguita a causa di un atto o di un'omissione del titolare del marchio o qualora venga successivamente stabilito che le merci in questione non sono merci contraffatte. Il titolare del marchio deve informare l'autorità di cui al paragrafo 1, qualora il marchio non sia più validamente registrato. L'autorità competente può altresì esigere che il richiedente sia tenuto al pagamento delle spese occasionate dal mantenimento delle merci sotto controllo doganale in applicazione dell' o dal fatto di aver avviato un'azione in giustizia in cui il titolare del marchio non sia parte, e a costituire una garanzia per assicurare il pagamento di tale importo. 4. Gli Stati membri possono designare le stesse autorità doganali come autorità competenti per deliberare sulla domanda di cui al presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3842:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo