Art. 7
In vigore dal 1 dic 1986
1. Fatti salvi altri mezzi legali a cui può ricorrere il titolare del marchio riconosciuto contraffatto, gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere alle autorità competenti:
a) di norma e secondo le pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, di distruggere o di mettere fuori dei circuiti commerciali le merci riconosciute come contraffatte, per limitare al massimo i danni provocati al titolare del marchio, e ciò senza alcun risarcimento;
b) di prendere nei confronti di tali merci qualsiasi altra misura che abbia l'effetto di privare effettivamente i responsabili dell'importazione dell'utile economico dell'operazione e che scoraggi efficacemente altre operazioni della stessa natura.
Non sono considerate misure aventi tale effetto, in particolare:
- la riesportazione, tal quali, delle merci contraffatte;
- tranne in caso eccezionale, la semplice eliminazione dei marchi apposti indebitamente sulle merci contraffatte;
- l'assoggettamento delle merci ad un altro regime doganale.
2. Le merci contraffatte possono essere oggetto di abbandono al tesoro pubblico. In tal caso si applica il paragrafo 1, lettera a).
3. Salvo che la normativa nazionale lo vieti, l'ufficio doganale interessato o l'autorità competente informano il titolare del marchio, su richiesta dello stesso, in merito ai nomi ed indirizzi dello speditore, dell'importatore e del destinatario delle merci riconosciute come contraffatte, nonché in merito ai quantitativi delle merci in questione. TITOLO VI
Disposizioni finali
Storico versioni
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