Art. 11

In vigore dal 1 dic 1986
1. Il comitato della regolamentazione doganale generale, previsto all'articolo 24 della direttiva 79/695/CEE (1), può esaminare ogni questione relativa all'applicazione del presente regolamento, sollevata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o di uno Stato membro. 2. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3 della direttiva 79/695/CEE. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi informazione utile per l'applicazione del presente regolamento. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri. Le modalità per la procedura di scambio d'informazioni saranno fissate nelle disposizioni di applicazione conformemente ai paragrafi 1 e 2. 4. In base alle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione renderà conto al Parlamento europeo e al Consiglio entro un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, del funzionamento del sistema istituito e proporrà le eventuali modifiche e aggiunte necessarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3842:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo