Art. 12

In vigore dal 1 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente A. CLARK (1) GU n. C 20 del 22. 1. 1985, pag. 7. (2) GU n. C 343 del 31. 12. 1985, pag. 111. (3) GU n. C 218 del 29. 8. 1985, pag. 7. (1) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19.
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