Art. 12
In vigore dal 1 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. CLARK
(1) GU n. C 20 del 22. 1. 1985, pag. 7.
(2) GU n. C 343 del 31. 12. 1985, pag. 111.
(3) GU n. C 218 del 29. 8. 1985, pag. 7.
(1) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19.
Storico versioni
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