Art. 3

1. Il programma comunitario riguarda le regioni che soddisfano contemporaneamente alle seguenti condizioni:

In vigore dal 27 ott 1986
a) situazione economica particolarmente difficile rispetto a quella della Comunità nel suo insieme; b) posizione geografica periferica o insulare; c) basso livello dei servizi di telecomunicazione, in particolare dei servizi progrediti destinati al settore produttivo; d) in linea generale ammissibilità ai benefici di un regime nazionale di aiuti a finalità regionale. 2. Le regioni che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti; a) in Spagna; le regioni ammesse al regime nazionale di aiuti a finalità regionale, quali saranno determinate dalla Commissione a norma dell'articolo 92 del trattato; b) in Francia: la Corsica e i dipartimenti d'oltremare; c) in Grecia: tutte le regioni, eccetto il nomos Attica; d) l'Irlanda; e) in Italia: le regioni e zone del Mezzogiorno; f) in Portogallo: tutte le regioni, eccetto la zona di Lisbona; g) nel Regno Unito: l'Irlanda del Nord. 3. A titolo eccezionale, il programma comunitario comprende anche: - il nomos Attica e la zona di Lisbona per le operazioni di cui all', - la Comunità autonoma di Madrid, fatta eccezione per il comune di Madrid, per le operazioni di cui all', punto 1, lettere a) e c), e per gli studi di fattibilità relativi a tali operazioni di cui all', punto 1, lettera f), qualora tali operazioni siano tecnicamente necessarie per la coerenza, la continuità e l'applicazione completa dell'insieme del programma STAR.
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