Art. 2
In vigore dal 27 ott 1986
Il programma comunitario ha lo scopo di contribuire al consolidamento della base economica delle regioni interessate, alla creazione di posti di lavoro e alla promozione dello sviluppo tecnologico di tali regioni mediante il miglioramento dell'offerta di servizi progrediti di telecomunicazioni e l'integrazione di queste regioni nelle grandi reti di telecomunicazioni. A tale scopo esso prevede la realizzazione di un complesso di azioni coerenti e pluriennali atte a creare infrastrutture moderne di telecomunicazioni e a promuovere l'offerta e la domanda di servizi progrediti di telecomunicazioni, a beneficio dell'insieme delle regioni di cui all', in funzione dei bisogni socioeconomici, dei potenziali regionali, nonché dei bisogni a lungo termine in materia di telecomunicazioni.
Il programma comunitario mira in tal modo ad assicurare una migliore articolazione tra gli obiettivi comunitari di sviluppo strutturale delle regioni e gli obiettivi della politica comunitaria in materia di telecomunicazioni.
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