Art. 1

In vigore dal 27 ott 1986
È istituito un programma comunitario ai sensi dell' del regolamento del Fondo, avente come finalità di contribuire allo sviluppo di talune regioni svantaggiate della Comunità mediante un migliore accesso ai servizi progrediti di telecomunicazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:3300:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo