Art. 4

Nel quadro del programma comunitario, il Fondo può partecipare alle seguenti operazioni:

In vigore dal 27 ott 1986
1) Sistemazione delle apparecchiature di base necessarie per l'impianto di servizi progrediti di telecomunicazioni e aventi per oggetto: a) l'inclusione delle regioni meno favorite nelle nuove reti progredite di telecomunicazioni in via di costituzione sul piano comunitario e la costituzione di grandi assi di telecomunicazioni. Gli investimenti possono includere sistemi terrestri, compresi quelli sottomarini, che utilizzano in particolare fibre ottiche, e sistemi via satellite; b) la digitalizzazione, nell'intento di mettere più rapidamente a disposizione degli operatori economici reti digitali di servizi integrati. Gli investimenti possono comprendere: - l'introduzione di sistemi di segnalazione tra commutatori, indispensabili per le reti digitali di servizi integrati; - la digitalizzazione delle linee di trasmissione e delle centrali di commutazione, che comprende l'installazione di commutatori digitali e i lavori complementari per quanto riguarda i commutatori locali, onde permettere la digitalizzazione dei collegamenti con gli utenti finali; - la digitalizzazione dei collegamenti con gli utenti finali; per realizzare le operazioni preliminari all'introduzione delle reti digitali di servizi integrati; c) la creazione e lo sviluppo, in attesa delle reti digitali di servizi integrati, delle capacità supplementari necessarie alla prestazione dei servizi avanzati di telecomunicazioni relativi in particolare alla trasmissione di dati. Gli investimenti possono comprendere linee di trasmissione e apparecchiature che consentano di rendere il servizio accessibile al pubblico, quali la creazione e lo sviluppo di reti di commutazione a pacchetti, di base di dati e di punti di accesso videotex, compresa la trasformazione in sistemi operativi dei progetti pilota già finanziati dalla Comunità; d) la creazione e lo sviluppo di infrastrutture di radiotelefonia cellulare, in modo compatibile con l'introduzione coordinata di un futuro sistema paneuropeo di radiotelefonia cellulare digitale; e) la creazione e lo sviluppo di laboratori di controllo e di misura del materiale di telecomunicazioni; f) gli studi di fattibilità in merito agli investimenti di cui alle lettere da a) a e). 2) la promozione dell'offerta e della domanda di servizi progrediti di telecomunicazioni. A tale titolo possono essere ammesse al beneficio le seguenti operazioni: a) elaborazione di programmi regionali o locali aventi per oggetto l'utilizzazione coordinata dei sistemi progrediti di telecomunicazioni. Vi sono inclusi gli studi di fattibilità tecnica ed economica relativi all'introduzione di nuovi servizi di telecomunicazioni presso gli utenti, in particolare le piccole e medie imprese dei settori industriali e dei servizi, incluso il turismo; questi studi devono tener conto delle prospettive e dei piani di sviluppo socioeconomico relativi ai territori interessati; b) azioni di promozione dell'utilizzazione dei servizi progrediti di telecomunicazioni. Queste azioni includono campagne di informazione e di publicità intese a sensibilizzare i potenziali utenti circa l'esistenza e i vantaggi dei moderni servizi offerti dalle telecomunicazioni, mediante i tradizionali mezzi commerciali o l'organizzazione di seminari, corsi o conferenze. Sono considerati prioritari gli interventi diretti alle piccole e medie imprese, inclusi il settore del turismo e altri settori che offrono un elevato potenziale di sviluppo; c) azioni intese a dimostrare, attraverso applicazioni pratiche ed integrate, i vantaggi derivanti dall'utilizzazione dei servizi progrediti di telecomunicazioni. In questo ambito rientrano progetti dimostrativi diretti in particolare alle piccole e medie imprese, inclusi il settore del turismo e altri settori ad elevato potenziale di sviluppo; d) aiuti alle piccole e medie imprese, individuali o raggruppate, nell'intento di incoraggiarle ad utilizzare sistemi progrediti di telecomunicazioni e di favorire la creazione di nuove attività o l'adattamento di quelle esistenti nel settore delle telecomunicazioni. Gli aiuti possono avere per oggetto: i) gli studi di esperti relativi alle possibili economie derivanti da un più frequente ricorso ai servizi progrediti di telecomunicazioni, compresi i servizi informatizzati resi disponibili grazie alle reti di trasmissione dei dati; ii) nella misura in cui gli studi previsti al punto i) lo giustifichino, le apparecchiature (quali: terminali, modem, hosts videotex e servizio teletex) presso gli utenti, affinché essi possano avvalersi dei servizi avanzati di telecomunicazioni; iii) gli investimenti per creare nuove imprese o per agevolare l'adattamento di quelle esistenti alla potenzialità del mercato dei beni e servizi delle telecomunicazioni. e) costituzione e sviluppo di centri di servizi di telecomunicazioni, salvo in quelli fra i grandi agglomerati urbani in cui siffatti centri si creano spontaneamente, aventi per oggetto: i) la fornitura di servizi, in particolare i servizi progrediti di trasmissione dei dati, di videotex e di videocomunicazioni offerti agli utenti, anche nelle zone poco densamente popolate; ii) la messa a disposizione di servizi comuni per varie piccole o medie imprese; f) progetti sperimentali di lavoro a distanza; g) creazione di servizi regionali che utilizzano supporti telematici nel settore dell'informazione specializzata, inclusa l'informazione elaborata a livello comunitario, che presenti un interesse specifico per taluni utenti, segnatamente le piccole e medie imprese, incluso il settore del turismo.
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