Art. 5
In vigore dal 27 ott 1986
1. Il programma comunitario è oggetto di cofinanziamento tra lo Stato membro e la Comunità. La partecipazione del Fondo, che non può superare il 55 % dell'insieme delle spese pubbliche prese in considerazione nell'ambito del programma, si inserisce nel quadro degli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee. La partecipazione comunitaria è stabilita come segue:
1) per le operazioni relative alle apparecchiature di base di cui all', punto 1:
a) se si tratta di investimenti infrastrutturali finanziati, in tutto o in parte, dai pubblici poteri o da qualsiasi altro ente responsabile, al pari di una pubblica autorità, della realizzazione di infrastrutture: 55 % della spesa totale sostenuta da una pubblica autorità o da un ente ad essa assimilabile;
b) se si tratta di investimenti in attività industriali, artigianali o di servizi: 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto all'investimento;
c) nel caso di studi di fattibilità: 70 % del relativo costo oppure 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di aiuti per detti studi;
2) per quanto riguarda la promozione dell'offerta e della domanda di servizi progrediti di telecomunicazioni:
a) per gli studi relativi all'elaborazione di programmi regionali o locali, di cui all', punto 2, lettera a): 50 % della spesa pubblica;
b) per le operazioni di promozione tendenti a favorire l'utilizzazione dei servizi progrediti di telecomunicazioni di cui all', punto 2, lettera b): aiuto che copra il 50 % delle spese di pubblicità e delle campagne di informazione;
c) per le operazioni dimostrative di cui all', punto 2, lettera c): 50 % della spesa pubblica;
d) per gli aiuti alle piccole e medie imprese di cui all', punto 2, lettera d):
i) per gli studi di esperti: 70 % del relativo costo oppure 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di aiuti per detti studi;
ii) per le apparecchiature: 50 % della spesa pubblica derivante dalla concessione di un aiuto all'investimento;
iii) per gli investimenti nelle attività industriali e nei servizi di telecomunicazioni: 50 % della spesa pubblica derivante dalla concessione di un aiuto all'investimento nell'ambito del regime nazionale di aiuto a finalità regionale;
e) per le operazioni relative alla creazione e allo sviluppo di centri di servizi di telecomunicazioni di cui all', punto 2, lettera e):
i) per le operazioni relative ai centri di servizi agli utenti: 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto per le apparecchiature attinenti alle telecomunicazioni;
ii) per le operazioni relative ai servizi comuni: 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto;
f) per le operazioni relative ai progetti sperimentali di lavoro a distanza di cui all', punto 2, lettera f):
i) per gli studi di fattibilità: 70 % del relativo costo oppure 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto;
ii) per l'attuazione dei progetti: 50 % della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto;
g) per le operazioni relative alla creazione di servizi regionali nel campo dell'informazione specializzata di cui all', punto 2, lettera g): aiuto destinato a coprire una parte delle spese delle imprese relative all'installazione ed al funzionemanto di tali servizi. Il contributo è decrescente e viene concesso per un periodo di tre anni. Nel primo anno esso copre il 70 % delle spese e non supera il 50 % delle spese complessive per l'intero triennio. 2. Per quanto concerne le regioni portoghesi, i tassi di partecipazione del Fondo previsti al paragrafo 1 sono aumentati di 20 punti sino al 31 dicembre 1990, con un massimo del 70 %.
3. A richiesta dello Stato membro, i tassi di partecipazione del Fondo possono essere inferiori a quelli previsti ai paragrafi 1 e 2.
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