Art. 7
L'insieme delle operazioni di cui all'articolo 4 deve inoltre essere conforme alle disposizioni seguenti:
In vigore dal 27 ott 1986
- il contributo del Fondo alle misure di promozione di cui all', punto 2, non può essere inferiore al 15 % del contributo totale al programma; il contributo del Fondo agli studi di cui all', punto 2, lettera a), non può superare il 5 % del contributo totale al programma; il contributo del Fondo all'aiuto alla produzione di cui all', punto 2, lettere d) iii), non può superare il 5 % del contributo totale al programma;
- il programma riguarda progetti che corrispondono agli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di norma relative alle telecomunicazioni e alle tecnologie dell'informazione, tenendo conto in particolare dei progressi realizzati, conformemente a tali obiettivi, dalla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), e dal Comitato europeo per la standardizzazione (CEN)/Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:3300:oj#art-7