Art. 8
In vigore dal 27 ott 1986
1. La durata del programma è di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il programma d'intervento è trasmesso alla Commissione entra un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, termine che in circostanze eccezionali la Commissione può prorogare di un mese.
Storico versioni
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