Art. 3
1. Il programma comunitario riguarda le regioni che soddisfano contemporaneamente alle seguenti condizioni:
In vigore dal 27 ott 1986
a) situazione economica particolarmente difficile rispetto a quella della Comunità nel suo insieme;
b) posizione geografica periferica o insulare;
c) basso livello dei servizi di telecomunicazione, in particolare dei servizi progrediti destinati al settore produttivo;
d) in linea generale ammissibilità ai benefici di un regime nazionale di aiuti a finalità regionale.
2. Le regioni che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti;
a) in Spagna;
le regioni ammesse al regime nazionale di aiuti a finalità regionale, quali saranno determinate dalla Commissione a norma dell'articolo 92 del trattato;
b) in Francia:
la Corsica e i dipartimenti d'oltremare;
c) in Grecia:
tutte le regioni, eccetto il nomos Attica;
d) l'Irlanda;
e) in Italia:
le regioni e zone del Mezzogiorno;
f) in Portogallo:
tutte le regioni, eccetto la zona di Lisbona;
g) nel Regno Unito:
l'Irlanda del Nord.
3. A titolo eccezionale, il programma comunitario comprende anche:
- il nomos Attica e la zona di Lisbona per le operazioni di cui all',
- la Comunità autonoma di Madrid, fatta eccezione per il comune di Madrid, per le operazioni di cui all', punto 1, lettere a) e c), e per gli studi di fattibilità relativi a tali operazioni di cui all', punto 1, lettera f),
qualora tali operazioni siano tecnicamente necessarie per la coerenza, la continuità e l'applicazione completa dell'insieme del programma STAR.
Storico versioni
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