Art. 6
In vigore dal 28 ago 1986
1. La denominazione di vendita di « vino spumante gassificato » di cui all', paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CEE) n 3309/85, è indicata su fondo bianco sull'etichetta; le diciture obbligatorie devono essere apposte in caratteri dello stesso tipo, di colore nero e, almeno per le lettere più piccole, dell'altezza di 5 mm.
Le denominazioni di vendita sotto elencate devono essere completate con la frase « ottenuto mediante aggiunta di anidridre carbonica »:
- « vino spumante gassificato »,
- « vin mousseux gazéifié »,
- « aerated sparkling wine »,
- « aerioýchon afrodón oínon »,
- « vino espumoso gasificado »,
- « vinho espumoso gaseificado ».
La frase sopra riportata, che completa la denominazione di vendita di cui al secondo comma, deve essere apposta:
- sulla stessa riga su cui figura la denominazione di vendita o sulla riga immediatamente al di sotto,
- in caratteri alti almeno la metà di quelli della denominazione di vendita.
2. Qualora uno Stato membro ammetta, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3309/85, l'uso del termine « vino spumante » per la designazione di un bevanda della sottovoce 22.07 B I della tariffa doganale comune, ottenuta dalla fermentazione alcolica di un frutto o di altra materia prima agricola, le denominazioni di vendita recanti tale termine devono figurare nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie ed essere apposte su fondo bianco sull'etichetta, in caratteri dello stesso tipo, di colore nero e dell'altezza, almeno per le lettere più piccole di 5 mm.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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