Art. 8

In vigore dal 28 ago 1986
1. All'atto della compilazione dell'elenco delle varietà di viti di cui all', paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3309/85, gli Stati membri possono prevedere soltanto l'utilizzazione dei nomi di varietà e dei loro sinonimi che figurano nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 997/81 della Commissione (1), I nomi delle varietà « Pinot blanc », « Pinot noir », « Pinot gris », nonché i nomi equivalenti nelle altre lingue ufficiali della Comunità possono essere sostituiti dal sinonimo « Pinot ». Soltanto i nomi di varietà che figurano all' del regolamento (CEE) n. 1907/85 della Commissione (2) o i sinonimi di tali varietà di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 997/81 possono essere utilizzati per la designazione di un vino spumante elaborato nella Comunità impiegando vini originari di paesi terzi. 2. Soltanto i nomi di varietà e i sinonimi che figurano nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 997/81 possono essere utilizzati per la designazione di un vino spumante importato di cui all'allegato II del presente regolamento. 3. Gli Stati membri comunicano al più presto alla Commissione gli elenchi delle varietà di viti compilati in conformità dell', paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3309/85, nonché le loro eventuali modifiche. La Commissione provvede alla pubblicazione di tali elenchi nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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