Art. 5

In vigore dal 28 ago 1986
Se, in applicazione dell', paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3309/85 è indicato il tenore di zucchero residuo determinato mediante l'analisi in grammi per litro, è ammessa una tolleranza di ± 5 g/l. Inoltre è ammesso che la menzione « doux », « mild », « dolce », « sweet », « soed », « glykýs », « dulce » e « doce » sia sostituita dall'indicazione che il tenore di zucchero residuo è superiore a 50 grammi per litro.
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