Art. 2

In vigore dal 28 ago 1986
Il titolo alcolometrico volumico effettivo di cui all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3309/85 viene indicato in unità o mezze unità percentuali di volume. Fatte salve le tolleranze previste dal metodo d'analisi di riferimento applicato a norma del regolamento (CEE) n. 1108/82 della Commissione (2), il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore in misura maggiore di 0,8 vol al titolo determinato per mezzo dell'analisi. La cifra corrispondente al titolo alcolometrico effettivo è seguita dal simbolo « % vol » e può essere preceduta dalle parole « titolo alcolometrico effettivo » o « alcole effettivo ».
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