Art. 3
In vigore dal 28 ago 1986
1. L'indicazione obbligatoria del nome o della ragione sociale dell'elaboratore o di un venditore stabilito nella Comunità, di cui all', paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3309/85, si riferisce:
- all'elaboratore, quale definito all', paragrafo 4, primo comma, del suddetto regolamento, e
- al venditore, in quanto persona fisica o giuridica o associazione di tali persone non rientrante nella definizione di elaboratore, che detiene vini spumanti o vini spumanti gassificati a fini di vendita o che immette tali vini in circolazione.
2. L'indicazione del nome o della ragione sociale dell'elaboratore o di un venditore stabilito nella Comunità, anche quando, nel caso dell'elaboratore, sia effettuata in codice, è preceduta, secondo il caso:
- dai termini « elaboratore: » o « elaborato da »,
- dai termini « distributore: » o « distribuito da » o altro termine equivalente.
Le disposizioni del primo comma non si applicano nel caso:
a) delle indicazioni relative all'elaboratore:
- se dalla ragione sociale dell'elaboratore risulta chiaramente che l'elaborazione di vini spumanti è la sua attività professionale;
- se si tratta di elaborazione per conto terzi, a condizione che accanto all'indicazione del nome o della ragione sociale dell'elaboratore figurino termini atti a spiegare questa particolarità;
b) delle indicazioni relative al venditore, quando accanto ad esse figurano indicazioni relative all'elaboratore, eventualmente in codice.
3. L'indicazione del nome o della ragione sociale dell'importatore, di cui all', paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3309/85, è preceduta dai termini « importatore: » o « importato da ».
Storico versioni
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