Art. 3

In vigore dal 28 ago 1986
1. L'indicazione obbligatoria del nome o della ragione sociale dell'elaboratore o di un venditore stabilito nella Comunità, di cui all', paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3309/85, si riferisce: - all'elaboratore, quale definito all', paragrafo 4, primo comma, del suddetto regolamento, e - al venditore, in quanto persona fisica o giuridica o associazione di tali persone non rientrante nella definizione di elaboratore, che detiene vini spumanti o vini spumanti gassificati a fini di vendita o che immette tali vini in circolazione. 2. L'indicazione del nome o della ragione sociale dell'elaboratore o di un venditore stabilito nella Comunità, anche quando, nel caso dell'elaboratore, sia effettuata in codice, è preceduta, secondo il caso: - dai termini « elaboratore: » o « elaborato da », - dai termini « distributore: » o « distribuito da » o altro termine equivalente. Le disposizioni del primo comma non si applicano nel caso: a) delle indicazioni relative all'elaboratore: - se dalla ragione sociale dell'elaboratore risulta chiaramente che l'elaborazione di vini spumanti è la sua attività professionale; - se si tratta di elaborazione per conto terzi, a condizione che accanto all'indicazione del nome o della ragione sociale dell'elaboratore figurino termini atti a spiegare questa particolarità; b) delle indicazioni relative al venditore, quando accanto ad esse figurano indicazioni relative all'elaboratore, eventualmente in codice. 3. L'indicazione del nome o della ragione sociale dell'importatore, di cui all', paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3309/85, è preceduta dai termini « importatore: » o « importato da ».
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