Art. 9

In vigore dal 28 ago 1986
Le diciture equivalenti al termine « méthode champenoise » che possono essere usate in associazione con questo termine a norma dell', paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3309/85 sono: a) la dicitura « fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale » o « metodo tradizionale », oppure b) durante un periodo transitorio che scade il 31 agosto 1988, un'altra dicitura che descriva il metodo di elaborazione detto « méthode champenoise », oppure c) per quanto riguarda i prodotti elaborati in un paese terzo, le diciture comunicate alla Commissione e da essa riconosciute. Anteriormente al 31 agosto 1988, la Commissione stabilirà uno o più termini per l'insieme della Comunità, che verrà associato e più tardi sostituito alla dicitura « méthode champenoise ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:2707:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo