Art. 9
In vigore dal 28 ago 1986
Le diciture equivalenti al termine « méthode champenoise » che possono essere usate in associazione con questo termine a norma dell', paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3309/85 sono:
a) la dicitura « fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale » o « metodo tradizionale », oppure
b) durante un periodo transitorio che scade il 31 agosto 1988, un'altra dicitura che descriva il metodo di elaborazione detto « méthode champenoise », oppure
c) per quanto riguarda i prodotti elaborati in un paese terzo, le diciture comunicate alla Commissione e da essa riconosciute.
Anteriormente al 31 agosto 1988, la Commissione stabilirà uno o più termini per l'insieme della Comunità, che verrà associato e più tardi sostituito alla dicitura « méthode champenoise ».
Storico versioni
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