Art. 11
In vigore dal 28 ago 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 9.
(4) GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 3.
(5) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 149.
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.
(2) GU n. L 133 del 14. 5. 1982, pag. 1.
(1) GU n. L 106 del 16. 4. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 21.
ALLEGATO I
Elenco di cui all', paragrafo 1, dei nomi di unità geografiche che possono essere usati per designare vini spumanti di qualità originari della CEE
1. Per la Repubblica federale di Germania:
Rhein-Mosel
a) Rhein
b) Mosel
c) Saar
2. Per la Spagna:
a) Almendralejo
b) Calatayud
c) Jarque de Moncayo
ALLEGATO II
Elenco di cui all', paragrafo 2, dei vini spumanti originari di paesi terzi
1. Vini spumanti originari dell'Austria, la cui designazione sull'etichettatura contiene l'indicazione « Qualitaetsschaumwein » in conformità delle norme austriache.
2. Vini spumanti originari della Bulgaria, la cui designazione sull'etichettatura contiene l'indicazione « » (vino di qualità pregiata a denominazione di origine geografica) in conformità delle norme bulgare.
3. Vini spumanti originari dell'Ungheria, quando l'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è conforme alle disposizioni ungheresi per quanto concerne le materie di base utilizzabili per ottenerlo e le condizioni qualitative.
4. Vini spumanti originari dell'Africa del Sud, quando l'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è ottenuto dalle materie di base che possono essere designate, in conformità con le disposizioni sudafricane, con le indicazioni « cultivar wine », « wine of origin », « vintage wine », o « superior wine ».
5. Vini spumanti originari degli Stati Uniti d'America, quando l'organismo ufficiale competente o un produttore riconosciuto dall'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è ottenuto da materie di base che possono essere designate, in conformità con le disposizioni americane, con l'indicazione di una « appellation of origin », dello stesso nome di una varietà, escluse le varietà della specie Vitis labrusca o di un « vintage year ».
Storico versioni
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