Art. 10

In vigore dal 28 ago 1986
1. I prodotti di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3309/85 designati e presentati conformemente alle norme vigenti degli Stati membri, elaborati prima del 31 agosto 1986 e la cui designazione e presentazione non siano conformi alle disposizioni del regolamento sopra citato e del presente regolamento, possono essere detenuti a fini di vendita, immessi in circolazione ed esportati sino a esaurimento delle scorte. Lo stesso dicasi per i prodotti provenienti da partite costituite prima del 31 agosto 1986 e il cui processo di elaborazione si sia concluso dopo questa data, quando la loro designazione e presentazione non rispondano alle suddette disposizioni, ma siano conformi alle norme vigenti sino a tale data nello Stato membro in cui è avvenuta l'elaborazione. 2. I vini spumanti ed i vini spumanti gassificati elaborati in Portogallo prima del 31 dicembre 1990 possono essere detenuti a fini di vendita, immessi in circolazione nel territorio portoghese ed esportati sino a esaurimento delle scorte, sempreché la loro designazione e presentazione, pur non essendo conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3309/85 e del presente regolamento, rispondano alle norme portoghesi in vigore sino a tale data. 3. Le etichette o altri accessori per l'etichettatura stampati o fabbricati prima del 31 agosto 1986, che contengano indicazioni non conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3309/85 e del presente regolamento, possono essere utilizzati fino al 31 agosto 1987 al più tardi. I prodotti recanti tali etichette possono essere detenuti a fini di vendita, immessi in circolazione ed esportati sino a esaurimento delle scorte.
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