Art. 8

In vigore dal 25 ago 1986
1. Il fatto che dà origine al diritto all'aiuto si considera avvenuto dal momento in cui le uve, il mosto di uve o il mosto di uve concentrato sono stati utilizzati per i fini previsti all'. 2. Gli importi di cui all' vengono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricola vigente il 1o settembre 1986.
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