Art. 1
In vigore dal 25 ago 1986
1. Alle condizioni fissate dal presente regolamento è concesso, per la campagna vitivinicola 1986/1987, un aiuto ai trasformatori:
- che acquistino presso i produttori o produttori associati uve di produzione comunitaria, oppure mosti di uve o mosti di uve concentrati ottenuti unicamente da uve raccolte nella Comunità, per la fabbricazione mediante tali prodotti di succhi d'uva,
- che, essendo essi stessi produttori o produttori associati, utilizzino tali prodotti, di loro produzione, per la fabbricazione di succhi d'uva.
2. Ai sensi del presente regolamento, si intendono per « prodotti » le uve raccolte nella Comunità - ad eccezione del Portogallo - nonché i mosti di uve ed i mosti di uve concentrati ottenuti unicamente da uve raccolte nella Comunità, ad eccezione del Portogallo.
3. Le operazioni di trasformazione devono essere eseguite tra il 1o settembre 1986 e il 31 agosto 1987.
Storico versioni
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