Art. 7
In vigore dal 25 ago 1986
L'autorità competente versa l'importo dell'aiuto, calcolato per il quantitativo di prodotto effettivamente trasformato, tre mesi al massimo dopo aver ricevuto tutti i documenti giustificativi di cui all'articolo 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2665:oj#art-7