Art. 9

In vigore dal 25 ago 1986
1. Salvo caso di forza maggiore, se il trasformatore non trasforma il quantitativo di prodotto oggetto della dichiarazione, tenuto conto della tolleranza di cui all'articolo 6, paragrafo 2, l'aiuto non viene versato. 2. Salvo caso di forza maggiore, l'aiuto è dovuto soltanto fino a concorrenza dei quantitativi di prodotto effettivamente utilizzati e a condizione che non vengano superati i seguenti rapporti fra i prodotti e il succo d'uva ottenuto: - 1,3 per quanto riguarda le uve, in quintale/ettolitro; - 1,05 per quanto riguarda i mosti, in ettolitro/ettolitro; - 0,30 per quanto riguarda i mosti concentrati, in ettolitro/ettolitro. 3. Salvo causa di forza maggiore, se il trasformatore - a prescindere dall'obbligo di trasformare in succo d'uva il prodotto oggetto della dichiarazione - non adempie uno degli altri obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, l'aiuto viene ridotto di un importo fissato dall'autorità competente proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza. 4. Nei casi di forza maggiore, l'autorità competente stabilisce le misure che giudica necessarie in considerazione della circostanza addotta. 5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di applicazione del paragrafo 2, indicando se ed in quale misura sia stato dato seguito alle domande tendenti a far valere una causa di forza maggiore. Articolo 10 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Tali provvedimenti comprendono in particolare le misure di controllo che consentono di accertare l'identità del prodotto oggetto di domanda di aiuto. 2. A tale scopo, l'autorità competente esegue, fra l'altro, le operazioni seguenti: - controllo mediante sondaggio, presso gli impianti del trasformatore, e, se del caso, presso gli impianti dell'imbottigliatore, - verifica della contabilità di magazzino di ogni singolo trasformatore ai sensi dell' e, se del caso, di ogni singolo imbottigliatore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5.
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