Art. 3

1. La dichiarazione deve vertere al minimo sui quantitativi seguenti:

In vigore dal 25 ago 1986
- 13 quintali per le uve, - 10 hl per i mosti di uve, - 3 hl per i mosti di uve concentrati. 3. Il prodotto oggetto di dichiarazione deve essere di qualità sana, leale, mercantile ed idonea alla trasformazione in succhi d'uva. Le uve ed i mosti di uve devono avere, a 20 °C, una massa volumica compresa tra 1,055 e 1,085 g/cm3.
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