Art. 3
1. La dichiarazione deve vertere al minimo sui quantitativi seguenti:
In vigore dal 25 ago 1986
- 13 quintali per le uve,
- 10 hl per i mosti di uve,
- 3 hl per i mosti di uve concentrati.
3. Il prodotto oggetto di dichiarazione deve essere di qualità sana, leale, mercantile ed idonea alla trasformazione in succhi d'uva. Le uve ed i mosti di uve devono avere, a 20 °C, una massa volumica compresa tra 1,055 e 1,085 g/cm3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2665:oj#art-3