Art. 2

In vigore dal 25 ago 1986
1. I trasformatori che intendono beneficiare dell'aiuto di cui all' devono presentare una dichiarazione scritta all'autorità competente o alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione. Qualora verta sulla trasformazione di mosti di uve o mosti di uve concentrati, la dichiarazione deve essere presentata almeno tre giorni lavorativi prima che vengano iniziate le operazioni di trasformazione. 2. La dichiarazione deve essere presentata in almeno due esemplari, uno dei quali, debitamente vistato dall'autorità competente o dalle autorità competenti, sarà rinviato al trasformatore. 3. La dichiarazione deve contenere, in particolare, i dati seguenti: a) nome o ragione sociale e indirizzo del trasformatore, b) indicazione della zona viticola da cui proviene il prodotto, quale definita nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 337/79, c) i seguenti elementi tecnici: - natura del prodotto (uve, mosti di uve o mosti di uve concentrati), - luogo di magazzinaggio, - luogo in cui verrà eseguita la trasformazione, - quantità (in quintali di uve o in hl di mosti di uve o di mosti di uve concentrati), - colore, - massa volumica. Gli Stati membri possono esigere indicazioni supplementari per l'identificazione del prodotto.
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