Art. 4
1. L'importo dell'aiuto valido per tutta la Comunità, è fissato in via forfettaria a:
In vigore dal 25 ago 1986
- 6,4 ECU per quintale di uve,
- 8,0 ECU per hl di mosti di uve,
- 28,0 ECU per hl di mosti di uve concentrati.
2. La parte dell'aiuto destinata al finanziamento della campagna di promozione ammonta al 35 % degli importi di cui al paragrafo 1; l'importo corrispondente a questa parte viene trattenuto quando viene erogato l'aiuto. L'autorità competente versa al trasformatore solo il 65 % degli aiuti di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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