Art. 4

1. L'importo dell'aiuto valido per tutta la Comunità, è fissato in via forfettaria a:

In vigore dal 25 ago 1986
- 6,4 ECU per quintale di uve, - 8,0 ECU per hl di mosti di uve, - 28,0 ECU per hl di mosti di uve concentrati. 2. La parte dell'aiuto destinata al finanziamento della campagna di promozione ammonta al 35 % degli importi di cui al paragrafo 1; l'importo corrispondente a questa parte viene trattenuto quando viene erogato l'aiuto. L'autorità competente versa al trasformatore solo il 65 % degli aiuti di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:2665:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo