Art. 5

In vigore dal 25 ago 1986
In conformità delle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 1153/75, il trasformatore deve tenere una contabilità di magazzino nella quale deve registrare, in particolare: - giorno per giorno, le partite di prodotto acquistate ed entrate nei suoi impianti, indicando i dati di cui all', paragrafo 3, lettere b) e c) nonché, se del caso, il nome e l'indirizzo del venditore (o dei venditori); - giorno per giorno, la quantità e la zona viticola di origine dei prodotti utilizzati; - giorno per giorno, i quantitativi di succhi d'uva ottenuti dalla trasformazione; - giorno per giorno, le partite di succhi d'uva uscite dai suoi impianti, specificando il nome e l'indirizzo del destinatario (o dei destinatari). Articolo 6 1. Entro tre mesi al massimo dalla fine delle operazioni di trasformazione, il trasformatore presenta domanda di aiuto all'autorità competente, allegandovi: - la copia in suo possesso della dichiarazione, - tranne nei casi previsti dal paragrafo 4, primo e secondo comma, una copia o un riassunto della documentazione contabile di cui all' per il prodotto di cui trattasi; gli Stati membri possono stabilire che la copia o il riassunto siano vistati da un organismo di controllo. 2. Nella domanda di aiuto devono essere precisati il quantitativo di prodotti effettivamente trasformati e il giorno in cui sono state ultimate le operazioni di trasformazione. Il quantitativo di prodotti effettivamente utilizzati non può essere inferiore al 90 % di quello indicato nella dichiarazione. 3. Nel caso di cui all', primo trattino, dev'essere ugualmente acclusa alla domanda di aiuto una copia del documento d'accompagnamento predisposto per il trasporto del prodotto dagli impianti del produttore a quelli del trasformatore, oppure un estratto di detto documento. Gli Stati membri possono richiedere che tale copia o estratto siano vidimati da un'autorità di controllo. Nel caso di cui all', paragrafo 1, secondo trattino, il trasformatore deve fornire la prova che i prodotti per i quali è chiesto l'aiuto sono: - per quanto riguarda le uve, raccolte nella Comunità, - per quanto riguarda i mosti di uve ed i mosti di uve concentrati, ottenuti unicamente da uve raccolte nella Comunità. 4. Inoltre, se l'imbottigliamento del succo d'uva viene eseguito nella Comunità da una persona diversa dal trasformatore, questi deve presentare all'autorità competente una copia del documento d'accompagnamento. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1153/75 la copia di controllo di tale documento è rinviata dall'autorità competente del luogo di scarico all'autorità competente del luogo di carico entro un mese dallo scarico della merce. Quando l'imbottigliamento del succo d'uva viene eseguito fuori della Comunità, il trasformatore presenta all'autorità competente una copia del documento d'accompagnamento recante nella casella 23 il timbro della dogana che autentica l'esportazione. I documenti giustificativi di cui al primo e secondo comma, nonché la copia o il riassunto di cui al paragrafo 1, secondo trattino, sono presentati, a seconda dei casi, entro sei mesi dalla data della presa in consegna da parte dell'imbottigliatore o dell'esportazione del succo d'uva. 5. Nel caso di cui al paragrafo 4, primo comma, l'imbottigliatore tiene una contabilità di magazzino in conformità delle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 1153/75 facendo registrare, in particolare: - giorno per giorno, le partite di succo d'uva entrate nei suoi impianti, indicando il nome e l'indirizzo del trasformatore, - giorno per giorno, la quantità di succo d'uva ottenuta, - giorno per giorno, le partite di succo d'uva ottenute e uscite dai suoi impianti, indicando il nome o l'indirizzo del destinatario (o dei destinatari).
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