Art. 15

In vigore dal 24 lug 1986
Quando l'operazione di perfezionamento concerne la riparazione delle merci di temporanea esportazione e tale riparazione è effettuata a titolo oneroso, l'esenzione parziale dai dazi all'importazione prevista all', paragrafo 2, si realizza determinado l'importo dei dazi applicabili sulla base degli elementi di imposizione inerenti ai prodotti compensatori alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di detti prodotti, prendendo in considerazione come valore in dogana un importo pari alle spese di riparazione, sempreché tali spese costituiscano la sola prestazione del titolare dell'autorizzazione e non siano influenzate da vincoli esistenti tra il medesimo e l'operatore. TITOLO IV Scambi standard
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