Art. 17

In vigore dal 24 lug 1986
1. I prodotti di sostituzione devono appartenere alla stessa sottovoce della tariffa doganale comune, essere della stessa qualità commerciale ed avere le stesse caratteristiche tecniche che avrebbero le merci di esportazione se avessero subito la riparazione prevista. 2. Se le merci di temporanea esportazione sono già state utilizzate prima dell'esportazione, anche i prodotti di sostituzione devono essere già stati utilizzati e non possono essere prodotti nuovi. Tuttavia, l'autorità doganale può concedere deroghe a questa regola se il prodotto di sostituzione è stato fornito gratuitamente, in virtù di un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia, oppure a causa dell'esistenza di un difetto di fabbricazione.
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