Art. 13

In vigore dal 24 lug 1986
1. L'esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione prevista all', paragrafo 2 si calcola deducendo dall'importo dei dazi all'importazione relativi ai prodotti compensatori immessi in libera pratica l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili alle merci di temporanea esportazione se queste fossero importate nel territorio doganale della Comunità dal paese dove le stesse hanno formato oggetto dell'operazione o dell'ultima operazione di perfezionamento. 2. L'importo da dedurre ai sensi del paragrafo 1 viene calcolato sulla base della quantità e della specie delle merci in questione alla data di accettazione della dichiarazione del loro assoggettamento al regime di perfezionamento passivo e in base agli altri elementi di tassazione loro applicabili alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti compensatori. Il valore delle merci di temporanea esportazione è quello preso in considerazione per queste merci all'atto della determinazione del valore in dogana dei prodotti compensatori conformemente all', paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 1224/80 (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1055/85 (2) oppure, se non è possibile determinare il valore in questo modo, la differenza tra il valore in dogana dei prodotti compensatori e le spese di perfezionamento stabilite con mezzi ragionevoli. Tuttavia, - certe imposizioni determinate conformemente alla procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1999/85 non sono prese in considerazione per il calcolo dell'importo da dedurre; - qualora le merci di temporanea esportazione fossero state immesse in libera pratica, prima di essere assogettate al regime di perfezionamento passivo, usufruendo di un'aliquota ridotta data la loro utilizzazione ai fini particolari, e fintantoché restano applicabili le condizioni stabilite per la concessione dell'aliquota ridotta, l'importo da dedurre è quello dei dazi all'importazione realmente riscossi quando immesse in libera pratica. 3. Ove le merci di temporanea esportazione potessero usufruire, quando immesse in libera pratica, di un'aliquota ridotta o nulla, data la destinazione particolare, detta aliquota è presa in considerazione purché nel paese in cui si è svolta l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento le merci siano state oggetto delle stesse operazioni di quelle previste per siffatta destinazione. 4. Qualora i prodotti compensatori beneficino di un regime tariffario preferenziale previsto dalle disposizioni comunitarie nei confronti del paese nel quale gli stessi sono stati ottenuti e tale regime esista per le merci della stessa classificazione tariffaria delle merci di temporanea esportazione, l'aliquota dei dazi all'importazione da prendere in considerazione per calcolare l'importo da dedurre ai sensi del paragrafo 1 è l'aliquota che sarebbe applicabile se le merci di temporanea esportazione soddisfacessero alle condizioni alle quali può essere concesso il suddetto regime preferenziale. 5. Il presente articolo non osta all'applicazione delle disposizioni che sono o potranno essere adottate nel quadro degli scambi commerciali tra la Comunità e paesi terzi che prevedano l'esenzione dai diritti all'importazione di certi prodotti compensatori.
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