Art. 14

In vigore dal 24 lug 1986
1. Quando l'operazione di perfezionamento concerne la riparazione di merci di temporanea esportazione, la loro immissione in libera pratica si effettua in esenzione totale dai dazi all'importazione qualora sia comprovato, in maniera soddisfacente per l'autorità doganale, che la riparazione è stata effettuata gratuitamente in base a garanzia legale o contrattuale, ovvero per l'esistenza di un difetto di fabbricazione. 2. Il paragrafo 1 non è applicabile qualora sia stato tenuto conto di tale stato difettoso al momento della prima immissione in libera pratica delle merci in questione.
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