Art. 10

In vigore dal 24 lug 1986
1. Fatto salvo l', il beneficio del regime del perfezionamento passivo è concesso solo per i prodotti compensatori dichiarati per l'immissione in libera pratica da parte del titolare dell'autorizzazione o per conto di questi. 2. L'autorità doganale stabilisce il termine entro cui i prodotti compensatori debbono essere reimportati nel territorio doganale della Comunità. Essa può prorogare tale termine su richiesta debitamente motivata del titolare dell'autorizzazione. 3. L'autorità doganale fissa il tasso di rendimento dell'operazione o, eventualmente, le modalità per la determinazione del tasso.
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